Copiare alla Maturità si può: parola del Consiglio di Stato

Cade un comandamento cardine del decalogo dello scolaro modello: “Non copiare”. È proprio ciò che è accaduto ad un’allieva di una scuola della Campania, a cui una sentenza storica del Consiglio di Stato (CdS), ha dato ragione.

Cade un comandamento cardine del decalogo dello scolaro modello: “Non copiare”. È proprio ciò che è accaduto ad un’allieva di una scuola della Campania, a cui una sentenza storica del Consiglio di Stato (CdS), ha dato ragione.

L’alunna, in questione esclusa dall’esame di maturità dello scorso anno scolastico, ha ottenuto ordinanza cautelare presidenziale per svolgere prove suppletive, che vengono superate con punti 75 su 100.

Quali son le motivazioni giuridiche del tribunale amministrativo di II grado?

A parere del Consiglio di Stato, il superamento dell’esame costituisce di per sé attestazione delle “competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite” dall’alunna e la norma che regola l’espulsione dei candidati dai pubblici concorsi per condotta fraudolenta, non può prescindere “dal contesto valutativo dell’intera personalità e del percorso scolastico dello studente”.

Inoltre, il CdS ha aggiunto l’attenuante, emotiva e il curriculum della studentessa: “Non potevano dunque ignorarsi, nel caso di specie, il brillante curriculum scolastico della candidata (ammessa all’esame con un giudizio che ne evidenziava “le notevoli capacità, il personale vivace interesse e il costante costruttivo impegno”), né le peculiari circostanze, che caratterizzavano il fatto contestato (svolgimento di una delle tracce previste per la prova di italiano e solo al termine di tale prova inizio di un nuovo elaborato, con l’ausilio appunto del palmare, per uno stato d’ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute, attestati nella nota conclusiva del dirigente scolastico n. prot. 4481 de3l 13.7.2012)”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, con sentenza del 6.8.2012, aveva respinto il ricorso proposto dalla studentessa a seguito della sua esclusione dagli esami di maturità.

In sede di appello si sottolinea, invece, l’assenza di una normativa di rango primario, che esplicitamente preveda la sanzione di cui trattasi, con incidenza negativa sul diritto allo studio e sull’intero percorso scolastico dell’interessata, pure rilevante ai fini della valutazione conclusiva.

Una sentenza che pur nella sua legittimità, ha già aperto un vivace dibattito nel mondo scolastico e della formazione.

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