Aspettativa per il dottorato di ricerca? Sì, ma senza stipendio per i docenti precari

dottorato di ricerca

Riportiamo in allegato un articolo pubblicato sul settimanale Italia Oggi, a cura di Antino di Geronimo, riguardo la sentenza del Tribunale di Genova che prevede la possibilità per i docenti precari in aspettativa per il dottorato di ricerca di dover restituire gli emolumenti percepiti durante l’aspettativa nel caso in cui, al momento del rientro, il loro contratto fosse scaduto.

 

Docenti precari, sì all’aspettativa per il dottorato di ricerca, ma senza stipendio.

L’aspettativa per dottorato di ricerca dà titolo alla retribuzione solo se si tratta di docenti a tempo determinato che, una volta tornati dall’aspettativa, non cessino dal servizio di propria volontà. Se si tratta di docenti precari, invece, il diritto all’aspettativa sussiste comunque, ma non è dovuto alcune emolumento. Quindi, se l’amministrazione scolastica retribuisce per errore il docente precario in aspettativa per dottorato, è legittimo che il Ministero dell’Economia pretenda dall’insegnante la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Così ha deciso il Tribunale di Genova, con una sentenza depositata il 13 Marzo scorso (n 280). Una pronuncia che potrebbe far tremare i polsi ai diretti interessati che, allo stato attuale, continuano a fruire del diritto alla retribuzione, anche se si trovano in aspettativa per dottorato. E che sembrerebbe fondarsi su un ragionamento ineccepibile: sì all’aspettativa per dottorato, ma a patto che il docente rientri in servizio subito dopo e facci a tesoro di quanto appreso.

Pertanto, se si tratta di un docente di ruolo, tutto ok. Se si tratta di un precario che non può rientrare in servizio, perché nel frattempo il contratto giunge a termine, niente da fare. C’è però un elemento di non poco conto che va fatto rilevare: la Corte d’appello di Genova la pensa in maniera diametralmente opposta. Con la sentenza n. 7 dell’11 Gennaio scorso, infatti, il collegio di II grado ha spiegato che “sia il testo dell’art. 52, comma 57, legge n. 448 del 2001, che ha modificato l’art. 2, legge n. 476 del 1984, sia il testo dell’art. 18 del contratto collettivo nazionale del comparto richiamano genericamente il pubblico dipendente e il dipendente, senza distinzione alcuna riguardo alla stabilità e temporaneità del rapporto di lavoro di riferimento”.

Il particolare curioso è che la sentenza della Corte d’appello precede di alcuni mesi la pronuncia del giudice di I grado della stessa città. Dunque è ragionevole ritenere che l’orientamento dei giudici di grado superiore fosse già noto.

Motivo per cui, è facile prevedere che l sentenza del 13 Marzo non passerà indenne il vaglio della Corte d’appello. Resta il fatto, però, che i precedenti di segno contrario non mancano. Sebbene si tratti di pronunce di giudici di I grado. Per conoscere la fine della storia, dunque, anche questa volta, bisognerà attendere il responso della Suprema Corte.

 

Total
0
Shares
Lascia un commento
Previous Article

L'ANALISI - Test medicina 2014: crolla la soglia d'ingresso, studenti meno preparati

Next Article

La scuola non è sicura: il paesino del Sud in soccorso di quello al Nord

Related Posts