Supplenze ATA 2020 2021: come funziona

Tutte le informazioni sulle supplenze ATA per l’a.s. 2020-2021: come funziona l’attribuzione degli incarichi di supplenza nelle scuole, con le indicazioni MIUR

Il MIUR ha inviato agli USR le indicazioni per l’attribuzione degli incarichi di supplenza nelle scuole per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Inoltre ha fornito chiarimenti su supplenze brevi e su spezzone orario, accettazione di altri incarichi e rinuncia.

Ecco come funziona l’assegnazione delle supplenze personale ATA e cosa sapere.

SUPPLENZE ATA a.s. 2020-2021

Il MIUR, infatti, attraverso la nota n. 26841 del 5 settembre 2020, ha fornito tutte le indicazioni sulle modalità per l’attribuzione degli incarichi di supplenza ATA e delle supplenze docenti per l’anno scolastico 2020-2021. Per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che lavora nelle scuole, le convocazioni per il conferimento di supplenze annuali o temporanee sono effettuate utilizzando le graduatorie permanenti provinciali per titoli e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Se anche queste sono esaurite dirigenti scolastici possono procedere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Dunque, in sostanza, le supplenze personale ATA sono attribuite utilizzando le graduatorie di prima e seconda fascia, e, in subordine, le graduatorie ATA terza fascia.

CHIARIMENTI MIUR

La nota del Ministero dell’Istruzione ha fornito anche i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione delle supplenze nelle scuole al personale ATA:

  • i supplenti che accettano una supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica possono accettare anche altri incarichi di supplenza per profili professionali diversi, sia annuali che temporanee;
  • per le supplenze attribuite su spezzone orario, cioè con orario ridotto (part time), è garantito il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro, ma solo tra posti dello stesso profilo professionale;
  • i supplenti possono lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, ma solo se al momento della convocazione per lo spezzone non erano disponibili posti con orario intero;
  • in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio non sono applicate le sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430);
  • posti residui della procedura di mobilità straordinaria per gli ex LSU, finalizzata all’immissione in ruolo dei candidati con decorrenza 1° gennaio 2021, sono coperti mediante supplenze temporanee fino al 31 dicembre 2020;
  • nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare seguano uno o più periodi di ulteriore assenza, senza soluzione di continuità e/o interrotti da giorno libero e/o festivo, le supplenze temporanee sono prorogate nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
  • i posti a tempo parziale (part time) sono coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino alla fine delle lezioni;
  • più disponibilità part time per uno stesso profilo professionale del personale ATA possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche se non si creano nella stessa istituzione scolastica.

SOGGETTI ESCLUSI DALLE SUPPLENZE BREVI

I dirigenti non possono conferire supplenze brevi per sostituire il personale ATA momentaneamente assente al personale appartenente ai seguenti profili professionali:

  1. assistente amministrativo, eccetto che presso le scuole il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. assistente tecnico;
  3. collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.

parziale deroga di questo divieto, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a partire dal trentesimo giorno di assenza.

PERSONALE COVID

Per quanto riguarda il personale ATA assunto ai sensi dell’ordinanza MIUR 5 agosto 2020 n. 83, che autorizza le scuole ad assumere il c.d. personale Covid per l’a.s. 2020-2021, allo scopo di riprendere le attività didattiche in presenza in maniera sicura dopo la sospensione causata dall’emergenza Coronavirus, gli incarichi sono assimilabili alle supplenze temporanee. Infatti hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, e hanno durata fino al termine delle lezioni.

I posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Inoltre, se le lezioni in presenza sono di nuovo sospese, i rapporti di lavoro instaurati vengono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo. In caso di cessazione della sospensione, i contratti sono riassegnati agli stessi titolari, se ancora liberi.

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