Sanzioni per rinuncia supplenze Docenti, mancata accettazione o abbandono

Tutte le informazioni sulle sanzioni previste per la rinuncia supplenze Docenti, la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza.

Tutte le informazioni sulle sanzioni previste per la rinuncia supplenze Docenti, la mancata accettazione o l’abbandono dell’incarico di supplenza.

In questa utile guida ti spieghiamo quali sono le conseguenze della mancata accettazione, mancata assunzione in servizio e abbandono di una supplenza al personale docente, nell’ambito delle convocazioni Docenti per l’a.s. 2020-2021.

SUPPLENZE DOCENTI SANZIONI PER RINUNCIA, MANCATA ACCETTAZIONE, ABBANDONO

Se si rifiuta una supplenza cosa succede? La rinuncia a una supplenza GPS cosa comporta? L’abbandono di una supplenza per giustificato motivo ha delle conseguenze? In base all’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 emanata dal MIUR, che ha ridisciplinato le modalità di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, istituendo le graduatorie provinciali (GPS) e di istituto per la nomina dei supplenti (qui il bando), sono previste delle sanzioni per chi rinuncia, rifiuta o abbandona una supplenza. Le penalità variano in base alle graduatorie di riferimento per le convocazioni, ossia graduatorie a esaurimento (GAE), graduatorie provinciali (GPS) o graduatorie d’istituto.

Nello specifico, l’articolo 14 dell’O.M. 60/2020 prevede le seguenti sanzioni per rinuncia supplenze Docenti, mancata accettazione o abbandono:

SUPPLENZE DA GAE E GPS

  • Per la rinuncia alla supplenza Docente o l’assenza alla convocazione – perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie a esaurimento e provinciali per il medesimo insegnamento.
  • Per la mancata presa in servizio dopo aver accettato la nomina – non si possono conseguire altre supplenze per il medesimo insegnamento sia sulla base delle GAE che sulla base delle GPS.
  • Per l’abbandono del servizio – l’aspirante perde la possibilità di conseguire supplenze, sia dalle GAE e dalle GPS che dalle graduatorie d’istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso in cui è inserito.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE D’ISTITUTO

  • Per la rinuncia alla proposta contrattuale, alla proroga della supplenza o alla sua conferma – è prevista la sanzione per i soli aspiranti totalmente inoccupati o che non abbiano già accettato un’altra supplenza, che consiste nella collocazione in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al medesimo insegnamento. Si precisa che la mancata risposta entro i termini previsti per una proposta di supplenza effettivamente comunicata dalla scuola all’aspirante equivale alla rinuncia esplicita.
  • Per la mancata assunzione in servizio dopo aver accettato la supplenza – si perde la possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
  • Per l’abbandono della supplenza – non si viene più convocati per le supplenze conferite dalle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie in cui si è inseriti.

L’Ordinanza Ministeriale n. 60 specifica che gli Insegnanti supplenti assunti sulla base delle graduatorie di istituto possono comunque lasciare l’incarico di supplenza per accettare un’altra supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche.

SUPPLENZE DOCENTI DA MESSA A DISPOSIZIONE

Il MIUR, attraverso la nota n. 26841 del 5 settembre 2020, che contiene le indicazioni sulle modalità di assegnazione delle supplenze a Insegnanti, personale educativo e ATA per l’a.s. 2020-2021, specifica che le supplenze assegnate tramite la messa a disposizione (MAD) Docenti sono soggette alle medesime sanzioni in caso di rinuncia, rifiuto o abbandono. In sostanza, come già previsto per le sanzioni per rinuncia supplenze ATA, mancata accettazione o abbandono, anche il personale docente assunto mediante MAD è soggetto a delle penalità se rinuncia, rifiuta o abbandona l’incarico di supplenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI UTILI

ORDINANZA MIUR n. 60 (Pdf 426Kb) del 10 luglio 2020.
NOTA MIUR n. 26841 (Pdf 583Kb) del 5 settembre 2020. 

ticonsiglio.it

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